Clausole vessatorie, cosa sono?

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Le clausole vessatorie sono quelle parti del contratto che producono un forte squilibrio fra le parti (limitazioni di una delle due parti e obblighi a favore dell’altra parte),  e sono oggetto di una specifica disciplina nel caso siano contenute in condizioni generali di contratto o in contratti predisposti su moduli o formulari.

Il consumatore non è vincolato da una clausola vessatoria, per l’accertamento della vessatorietà e la declaratoria di inefficacia è però necessario ricorrere all’autorità giudiziaria. Bisogna anche chiarire che l’inefficacia di una clausola non comporterà necessariamente all’inefficacia dell’intero contratto, occorrerà infatti valutare se il contratto è comunque in grado di produrre i suoi effetti anche senza la clausola in questione.

Le clausole vessatorie sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma e richiamate nell’art. 1342 c.c.,

Da leggere anche:
Secondo il testo dell’art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), le clausole vessatorie sono le clausole presenti nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L’art. 1341 del Codice Civile “Condizioni generali di contratto”:
sono vessatorie quelle clausole che prevedono a favore di chi le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, oppure, a sfavore di chi le sottoscrive: termini di decadenza, limitazioni alla facoltà di porre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nel rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione dei contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui nel contratto fossero presenti una o più clausole vessatorie la legge prevede che queste siano impegnative per il consumatore solo se questi, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, usando l’ordinaria diligenza.

L’art. 1341 cc, secondo comma garantisce dunque una tutela di carattere solo formale in relazione ad una determinata tipologie di clausole contrattuali unilateralmente predisposte. Di recente la normativa consumeristica è intervenuta per garantire una tutela di carattere sostanziale in favore del consumatore e nei confronti del professionista in relazione a tutte le clausole che determinino una sproporzione delle posizioni contrattuali (stabilendo, peraltro, una presunzione di vessatorietà con riferimento a specifiche ed individuate clausole) stabilendo, come conseguenza dell’apposizione delle stesse, la nullità relativa a favore del consumetore con la conservazione obbligata del contratto per il resto.

Vedere anche gli articoli e i riferimenti degli articoli 1469 bis – 1469 ter – 1469 sexies del Codice Civile.

Per evitare false discordie, la legge prevede che sui moduli di contratto che vengono proposti ai consumatori, venga apposta la doppia firma. Con la prima firma si approva la proposta del contratto nel suo complesso, con la seconda firma si approvano, nello specifico, le singole clausole vessatorie presenti nel contratto.

Il classico “prendere o lasciare” è una mossa comune che adottano grandi aziende quando, a sfavore del consumatore, vogliono far firmare una serie di limitazioni dei diritti, oppure, obblighi a proprio favore, con clausole vessatorie inserite nel contratto. Il consumatore si trova così con le spalle al muro e spesso non ha il tempo materiale per rendersi conto della portata delle singole clausole sul contratto e “deve” sottoscrivere tale contratto per poter ottenere certi servizi. Anche quando è ben conscio delle limitazioni del suo potere contrattuale.

Tuttavia è ormai dimostrato che questi moduli sono spesso troppo gravosi per il consumatore che si trova in situazioni di ingiustificata disparità.

A porre rimedio a questa situazione è intervenuta prima una Direttiva Comunitaria (n.93113 del 5/4/ 1993) che è stata poi recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 52 del 61211996 che ha introdotto nel codice civile una nuova disciplina volta a stabilire che le clausole contrattuali devono essere redatte in maniera chiara e comprensibile perché, in caso di dubbio, il contratto verrà interpretato nel senso più favorevole al consumatore (libro IV titolo 11, capo XIV bis, con gli artt. da 1469 bis a 1469 sexies).

Le clausole vessatorie sono perciò da considerasi inefficaci a meno che si possa dimostrare che esse sono frutto della trattativa contrattuale con il cliente. La nuova normativa è efficace anche nel caso in cui il soggetto predisponente sia un ente pubblico o un concessionario di pubblico servizio. Le nuove disposizioni non si applicano nel seguenti casi:
• contratti per l’acquisto o la fornitura di beni o servizi utilizzabili per la propria attività professionale (la parte che accetta il modulo propostogli deve necessariamente essere un consumatore);
• contratti non prestampati le cui clausole siano state singolarmente contrattate dal consumatore; contratti relativi a servizi finanziari;
• contratti che riproducono norme di legge; contratti fra imprese.

ELENCO INDICATIVO DI CLAUSOLE ABUSIVE
allegato alla direttiva è riportato elenco indicativo di clausole che possono essere considerate abusive:
a) – escludere o limitare la responsabilità dei professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o omissione di tale professionista;
b) – escludere o limitare impropriamente i diritti legali dei consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte dei professionista in qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso;
c) – prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una dizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
d) – permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest’ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi a recedere dal contratto;
e) – imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
f) – autorizzare il professionista a rescindere a discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto;
g) – autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;
h) – prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto;
i) – constatare in modo irrefrenabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
j) – autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;
k) – autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
l) – stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia diritto al corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
m) – permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
n) – limitare l’obbligo dei professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;
o) – obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventi mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;
p) – prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l’accordo dei consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;
q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe ad un’altra parte del contratto.

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Le clausole vessatorie sono quelle parti del contratto che producono un forte squilibrio fra le parti (limitazioni di una delle due parti e obblighi a favore dell’altra parte),  e sono oggetto di una specifica disciplina nel caso siano contenute in condizioni generali di contratto o in contratti predisposti su moduli o formulari.

Il consumatore non è vincolato da una clausola vessatoria, per l’accertamento della vessatorietà e la declaratoria di inefficacia è però necessario ricorrere all’autorità giudiziaria. Bisogna anche chiarire che l’inefficacia di una clausola non comporterà necessariamente all’inefficacia dell’intero contratto, occorrerà infatti valutare se il contratto è comunque in grado di produrre i suoi effetti anche senza la clausola in questione.

Le clausole vessatorie sono disciplinate nell’art. 1341 c.c. secondo comma e richiamate nell’art. 1342 c.c.,

Da leggere anche:
Secondo il testo dell’art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), le clausole vessatorie sono le clausole presenti nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L’art. 1341 del Codice Civile “Condizioni generali di contratto”:
sono vessatorie quelle clausole che prevedono a favore di chi le ha predisposte: limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, oppure, a sfavore di chi le sottoscrive: termini di decadenza, limitazioni alla facoltà di porre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nel rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione dei contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui nel contratto fossero presenti una o più clausole vessatorie la legge prevede che queste siano impegnative per il consumatore solo se questi, al momento della conclusione del contratto, le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle, usando l’ordinaria diligenza.

L’art. 1341 cc, secondo comma garantisce dunque una tutela di carattere solo formale in relazione ad una determinata tipologie di clausole contrattuali unilateralmente predisposte. Di recente la normativa consumeristica è intervenuta per garantire una tutela di carattere sostanziale in favore del consumatore e nei confronti del professionista in relazione a tutte le clausole che determinino una sproporzione delle posizioni contrattuali (stabilendo, peraltro, una presunzione di vessatorietà con riferimento a specifiche ed individuate clausole) stabilendo, come conseguenza dell’apposizione delle stesse, la nullità relativa a favore del consumetore con la conservazione obbligata del contratto per il resto.

Vedere anche gli articoli e i riferimenti degli articoli 1469 bis – 1469 ter – 1469 sexies del Codice Civile.

Per evitare false discordie, la legge prevede che sui moduli di contratto che vengono proposti ai consumatori, venga apposta la doppia firma. Con la prima firma si approva la proposta del contratto nel suo complesso, con la seconda firma si approvano, nello specifico, le singole clausole vessatorie presenti nel contratto.

Il classico “prendere o lasciare” è una mossa comune che adottano grandi aziende quando, a sfavore del consumatore, vogliono far firmare una serie di limitazioni dei diritti, oppure, obblighi a proprio favore, con clausole vessatorie inserite nel contratto. Il consumatore si trova così con le spalle al muro e spesso non ha il tempo materiale per rendersi conto della portata delle singole clausole sul contratto e “deve” sottoscrivere tale contratto per poter ottenere certi servizi. Anche quando è ben conscio delle limitazioni del suo potere contrattuale.

Tuttavia è ormai dimostrato che questi moduli sono spesso troppo gravosi per il consumatore che si trova in situazioni di ingiustificata disparità.

A porre rimedio a questa situazione è intervenuta prima una Direttiva Comunitaria (n.93113 del 5/4/ 1993) che è stata poi recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 52 del 61211996 che ha introdotto nel codice civile una nuova disciplina volta a stabilire che le clausole contrattuali devono essere redatte in maniera chiara e comprensibile perché, in caso di dubbio, il contratto verrà interpretato nel senso più favorevole al consumatore (libro IV titolo 11, capo XIV bis, con gli artt. da 1469 bis a 1469 sexies).

Le clausole vessatorie sono perciò da considerasi inefficaci a meno che si possa dimostrare che esse sono frutto della trattativa contrattuale con il cliente. La nuova normativa è efficace anche nel caso in cui il soggetto predisponente sia un ente pubblico o un concessionario di pubblico servizio. Le nuove disposizioni non si applicano nel seguenti casi:
• contratti per l’acquisto o la fornitura di beni o servizi utilizzabili per la propria attività professionale (la parte che accetta il modulo propostogli deve necessariamente essere un consumatore);
• contratti non prestampati le cui clausole siano state singolarmente contrattate dal consumatore; contratti relativi a servizi finanziari;
• contratti che riproducono norme di legge; contratti fra imprese.

ELENCO INDICATIVO DI CLAUSOLE ABUSIVE
allegato alla direttiva è riportato elenco indicativo di clausole che possono essere considerate abusive:
a) – escludere o limitare la responsabilità dei professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o omissione di tale professionista;
b) – escludere o limitare impropriamente i diritti legali dei consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso da parte dei professionista in qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile dallo stesso;
c) – prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una dizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
d) – permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest’ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente qualora sia questi a recedere dal contratto;
e) – imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
f) – autorizzare il professionista a rescindere a discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto;
g) – autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;
h) – prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto;
i) – constatare in modo irrefrenabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
j) – autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;
k) – autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
l) – stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia diritto al corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
m) – permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
n) – limitare l’obbligo dei professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;
o) – obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventi mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;
p) – prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l’accordo dei consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;
q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe ad un’altra parte del contratto.

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